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NESSUN RISCHIO PER PAOLA E CHIARA
Riceviamo decine di segnalazioni sulla presenza via internet di un brano in gara al festival. Ma per il regolamento, nessun rischio squalifica.
Il brano è in rete. Ma troppo tardi.
Riceviamo decine di segnalazioni secondo cui 30 secondi della canzone "A Modo Mio" della Paola e della Chiara (scheda) sarebbero già presenti sulla rete internet, mettendo a rischio la partecipazione al festival delle medesime P.C.I. (Paola e Chiara Iezzi).
Recita infatti il regolamento di Sanremo, che i nostri simpatici giustizialisti via email agitano come un cappio:
Ecco infatti che l'articolo 10 chiarisce per bene che i brani devono essere inediti, e che gli aventi diritto si obbligano a evitare la messa a disposizione su Internet, anche in parte ed anche a titolo gratuito, ART. 10 Le canzoni, pena l’esclusione a partecipare al Festival, dovranno avere le seguenti caratteristiche: (...)
b) essere "inedite”. E’ considerata inedita la canzone che nell’insieme della sua composizione o nella parte musicale non sia già stata fruita anche se a scopo gratuito da un pubblico presente o lontano o che comunque non abbia già avuto un impiego in una qualsiasi attività o iniziativa direttamente o indirettamente commerciale;
a titolo esemplificativo e non esaustivo sussiste l’inedito nell’eventualità che l’insieme o la parte musicale della canzone:
- siano stati eseguiti soltanto all’interno della cerchia privata degli autori o dell’artista o tra gli "addetti ai lavori” della casa/etichetta discografica o editrice o tra altri operatori del settore;
- siano stati trascritti su stampati o altri supporti simili oppure registrati su dischi e nastri fonografici o analoghi mezzi anche audiovisivi mai posti in circolazione all’esterno degli ambiti suddetti.
A tal fine tutti gli aventi diritto (autori, artisti, case discografiche, editori, etc) si obbligano a non diffondere le suddette canzoni – in tutto o in parte – anche per radio, televisione, via internet etc. sino alla loro eventuale prima pubblica esecuzione nell’ambito del Festival.
Non sono considerate pubbliche le sedute di preparazione al Festival che si svolgeranno nei luoghi e nei contesti designati dall’Organizzazione;
c) essere redatte ed eseguite in lingua italiana.
Se il precedente articolo 10 fosse applicato alla lettera, di questi tempi ogni tecnico del suono o fattorino delle pizze con una microapparecchiatura digitale potrebbe realizzare un bootleg di ogni canzone e condividerlo in rete, dove, si è visto, gira materiale di caratura morale ben inferiore agli innocenti samples def Festival. Ecco che allora arriva l'articolo 11 dello stesso regolamento a fare piazza pulita di ogni tentazione che dovesse venire agli striscisti, agli scherzapartisti o agli italiaunisti.
ART. 11 La eventuale mancanza del requisito dell’inedito potrà essere rilevata, oltre che dall’Organizzazione, soltanto da una casa/etichetta discografica che, indipendentemente dall’ammissione, abbia presentato regolare domanda di partecipazione.
La denuncia, da formularsi a pena di inammissibilità in forma scritta, dovrà pervenire all’Organizzazione non oltre la quinta ora successiva all’esecuzione della prima prova ufficiale resa dal relativo artista.
Per prima prova ufficiale si intende la prima seduta di prova indetta dall’Organizzazione e realmente effettuata a Sanremo.
La denuncia dovrà essere corredata dalle prove documentali sulla mancanza del requisito.
L’Organizzazione, qualora sulla base di tali prove accerti l’oggettiva mancanza del requisito dell’inedito, dovrà contestarlo per iscritto entro ventiquattro ore alla casa/etichetta discografica e all’artista interessati, comunicando contestualmente l’esclusione.
Avverso l’esclusione la casa/etichetta discografica e l’artista, congiuntamente, potranno proporre entro le successive ventiquattro ore, reclamo motivato e corredato da prove e/o elementi idonei a fare ritenere la mancanza di responsabilità anche indiretta per il difetto del requisito dell’inedito.
L’Organizzazione decide sul reclamo sopra indicato insindacabilmente entro cinque ore dalla presentazione del reclamo medesimo.
Qualora venga accertata la mancanza di responsabilità, anche indiretta, il provvedimento di esclusione sarà revocato e la canzone riammessa.
Cosa dice quindi in sintesi il regolamento: Che (a) solo i concorrenti, o i concorrenti non ammessi al Festival possono, tramite le loro case o etichette discografiche, fare rilevare che un altro brano Non è inedito. (b) Che possono farlo entro ventiquattro ore dalla prima prova ufficiale, tempo questo già trascorso (c) Che si hanno 24 ore per presentare reclamo. (d) che entro 5 ore dal reclamo, l'Organizzazione deve decidere, e qualora venga accertata la mancanza di responsabilità, anche se indiretta (si potrebbero scrivere tomi e tomi sulla forse volontaria imprecisione dell'espressione "responsabilità indiretta"), la canzone è riammessa.
Alla luce dei fatti e del regolamento vigente, nessun pericolo dovrebbe correre la canzone di Paola e Chiara. Qui su festivaldisanremo.com i link non li trovate, perchè non si vuole guastare a nessuno la sorpresa della prima serata del Festival.
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SABATO 5 MARZO
VENERDI'4 MARZO
GIOVEDI'3 MARZO
MERCOLEDI'2 MARZO
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riproduzione, anche parziale, ad uso didattico, e potrei continuare
dicendo anche delle parolacce, tanto questo elenco del c***zo non lo
leggerà un c***zo di nessuno, cacca, piscio, pus e formaggella. I
Masai! Là fuori ci sono i Masai incazzati e qui dentro tutti urlano.
Ah, sito a carattere non periodico. Tiè.
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